Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1

335954
Corte costituzionale 11 occorrenze
  • 1956
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione;

Sentenza n. 1

con il perseguimento dei fini degli altri, non sarebbe perciò da considerare di per violazione o negazione del diritto. E se pure si pensasse che

Sentenza n. 1

Se le disposizioni dell’art. 113 della legge di p.s. possano coesistere con le dichiarazioni dell’art. 21 della Costituzione è questione che ha già

Sentenza n. 1

Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 113, se il conferimento del potere ivi indicato all

Sentenza n. 1

legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di

Sentenza n. 1

Costituzione e le discussioni si sono svolte principalmente sul punto se le norme dettate in questo ultimo articolo fossero da ritenere precettive di

Sentenza n. 1

. con i principi espressi nella Costituzione renderebbe illegittima la disposizione legislativa, anche se fosse ammessa la natura meramente programmatica

Sentenza n. 1

Non occorre poi fermarsi ad esaminare se e in quali casi, per le leggi anteriori, il contrasto con norme della Costituzione sopravvenuta possa

Sentenza n. 1

subordinata al verificarsi di situazioni che la consentano, a norme dove il programma, se così si voglia denominarlo, ha concretezza che non può non vincolare

Sentenza n. 1

, per la prevenzione dei reati. è stato già osservato che la disciplina dell’esercizio di un diritto non è per stessa lesione del diritto medesimo

Sentenza n. 1

il contenuto della legge impugnata, se pure relativo a materie di competenza di singoli Ministeri – del Presidente del Consiglio, in relazione al

Sentenza n. 1

336106
Corte costituzionale 8 occorrenze
  • 1966
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

Né vale addurre in contrario, come fa l’Avvocatura dello Stato, la sentenza n. 33 del 12 maggio 1964, la quale non si propose il problema se la

Sentenza n. 1

2. – Va respinta anche, preliminarmente, la tesi, svolta dall’Avvocatura negli scritti difensivi, che il fine della legge impugnata altro non sia se

Sentenza n. 1

approvativa di uno stato di previsione della spesa è priva affatto di fondamento. In realtà, la norma impugnata non fa, da un lato, se non stabilire che le

Sentenza n. 1

se non quello di “programmare” una spesa destinata a un compito normale dell’Azienda e che perciò non può essere considerata “nuova”, nuova essendo

Sentenza n. 1

legge si riservi per un certo numero di esercizi una parte della disponibilità di bilancio a uno specifico titolo di spesa, non si fa se non procedere a

Sentenza n. 1

rappresentanza parlamentare, la comunità nazionale assegna a se stessa, impongono previsioni che vanno oltre il ristretto limite di un anno e rendono

Sentenza n. 1

’esercizio in corso – il più delle volte per una parte minima se non addirittura simbolica delle nuove o maggiori spese –, si tralascia affatto di

Sentenza n. 1

medesimo regolamento, che dà la definizione di spese nuove e di spese maggiori), non soltanto per l’ovvia considerazione che esse dovrebbero, se

Sentenza n. 1

336282
Corte costituzionale 3 occorrenze
  • 1986
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

Invece, se non dipendente comunale, potrà svolgere altro lavoro.

Sentenza n. 1

Mentre l’ufficiale giudiziario non può compiere alcun altro lavoro, così come, di regola, qualunque altro impiegato dello Stato, il messo, se

Sentenza n. 1

Per quanto riguarda l’indennità integrativa, essa viene corrisposta solo se le somme costituenti la retribuzione sono di entità inferiore allo

Sentenza n. 1

336521
Corte costituzionale 10 occorrenze
  • 2006
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
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Sentenza n. 1

la ripetizione di indebiti anteriori al 1996: essi invero, pur se tenuti alla (parziale) restituzione perché titolari nel 1995 di redditi imponibili

Sentenza n. 1

’indebito è definitivamente irripetibile se il percettore della prestazione pensionistica abbia fruito nel 1995 di un reddito imponibile ai fini dell’IRPEF

Sentenza n. 1

° gennaio 2001 non è ripetibile se i percettori avevano nel 2000 un reddito personale, imponibile ai fini indicati, pari o inferiore a € 8.263,31

Sentenza n. 1

non possono, per definizione, concorrere all’integrazione della prestazione previdenziale adeguata, sicché la loro ripetizione non può di per

Sentenza n. 1

, oppure perché entrambe le pensioni sono pagate dallo stesso ente, che perciò può ben conoscere se e quando l’importo della prima sia aumentato oltre il

Sentenza n. 1

dell’art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l’erogazione non dovuta, destinata a soddisfare essenziali esigenze di

Sentenza n. 1

famiglia, nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1° gennaio

Sentenza n. 1

D’altra parte la necessità costituzionale di proteggere, nei sensi indicati, l’affidamento del pensionato non implica di per una disciplina unica

Sentenza n. 1

retroattivamente alle nuove regole più restrittive, pur se gli indebiti fossero stati erogati nella stessa epoca. Per effetto di tale sentenza, l’ambito di

Sentenza n. 1

interpretativi, pur se è meno favorevole per i pensionati in quanto (come nelle fattispecie in esame) ha reso ripetibili indebiti erogati nel vigore di norme

Sentenza n. 1

336585
Corte costituzionale 6 occorrenze
  • 2016
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Sentenza n. 1

2 specifica che, se sono stati concessi contributi o agevolazioni pubbliche, il vincolo può essere rimosso solo previa restituzione di questi, qualora

Sentenza n. 1

quella primaria delle Province autonome – lo Stato può attrarre a funzioni amministrative, nonché regolarne con proprie leggi l’esercizio, qualora ciò

Sentenza n. 1

del principio di leale collaborazione che deve in ogni caso permeare di i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenze

Sentenza n. 1

delega). Pertanto, se operato con la dovuta severità, il sindacato sulla sussistenza di un interesse idoneo a sorreggere la chiamata in sussidiarietà

Sentenza n. 1

, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione. Se, da un lato, il superamento del dissenso deve essere reso

Sentenza n. 1

alla realizzazione della anzidetta quota di unità abitative a destinazione residenziale» (comma 2, primo periodo), specificando altresì che, se sono

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